Art. 7.
(Ulteriori misure di promozione).

      1. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali definiscono criteri di priorità nei procedimenti di affitto o di concessione amministrativa di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive concernenti il patrimonio agroalimentare tradizionale, con particolare riferimento all'allevamento delle razze animali autoctone.

 

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      2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria per la programmazione negoziata ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede a individuare una quota da riservare ai progetti concernenti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale.